PREMESSA
Il presente “Regolamento Interno” della Sezione di Pozzuoli della Lega Navale Italiana, redatto in conformità allo Statuto e al “Regolamento allo Statuto” approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della L.N.I. e vigenti al 1° gennaio 2005, è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci e alla successiva ratifica della Presidenza Nazionale della L.N.I.
L’osservanza del presente Regolamento è, pertanto, obbligatoria per tutti i Soci che godono dei servizi forniti dalla Sezione e ne frequentano la Sede Sociale.
E’ fatto obbligo a tutti i componenti degli Organi Direttivi Istituzionali in carica di osservarlo e farlo osservare, ciascuno nell’ambito della propria competenza.
A) DELLE SEDI
Art.1) Norme Generali
Il diritto di frequentare la Sede Sociale e/o le Basi Nautiche e la partecipazione alle attività promosse dalla Sezione spettano esclusivamente ai Soci della L.N.I. in regola con il tesseramento per l’anno in corso.
I componenti del nucleo familiare dei Soci possono frequentare la Sede Sociale e le basi nautiche.
I familiari minori di 14 anni potranno frequentare la Sede e le basi nautiche solo se accompagnati da almeno un genitore, o da altro Socio, che è tenuto a vigilare responsabilmente sul minore.
Art.2) Regolamentazione Accesso Ospiti
I Soci, facendo uso discreto di tale facoltà, possono invitare nella Sede Sociale in qualità di ospiti, persone di loro conoscenza della cui onorabilità, comportamento ed educazione civile si fanno garanti. Gli ospiti sono ammessi a frequentare la sede solo se accompagnati dal Socio invitante, il quale è personalmente responsabile del loro comportamento e d’ogni eventuale danno da loro causato.
Le eventuali prestazioni di servizi a titolo oneroso sono a totale carico del Socio invitante, unico soggetto autorizzato ad avere rapporti diretti con la Dirigenza o con il personale preposto ai vari servizi.
L’ammissione degli ospiti avverrà nel rispetto dei principi guida sanciti dalla Presidenza Nazionale.
La facoltà di invitare fino a 3 ospiti alla volta, nel rispetto delle suddette condizioni, è riservata ai Soci ordinari in regola con il tesseramento ed è subordinata alla firma del registro degli invitati in cui sono annotate data e generalità dei visitatori.
I Soci di altre Sezioni periferiche o delle strutture centrali della L.N.I. nonché il personale della Marina Militare in visita occasionale o di servizio, sono considerati ospiti del Presidente.
Art.3) Registro degli Ospiti
Il registro degli ospiti è composto di fogli mobili numerati e custoditi presso la segreteria nel rispetto della legge sulla privacy.
Art.4) Ospiti per finalità promozionali
In adempimento alle finalità promozionali della L.N.I. in campo marinaro, il Presidente di Sezione o il C.d.S. possono diramare inviti a non soci per assistere a conferenze o altre riunioni di carattere culturale o divulgative o a manifestazioni sportive, cerimonie e trattenimenti sociali.
Art.5) Divieti
E’ fatto divieto assoluto di utilizzare le Sedi per riunioni o manifestazioni promosse da altri Enti o Sodalizi.
Solo in casi eccezionali il C.d.S. . o il Presidente può autorizzare tali riunioni.
I Soci non possono invitare nelle Sedi autorità, personalità e Organi di informazione se non preventivamente autorizzati dal Presidente o dal C.d.S. .
E’ fatto assoluto divieto di svolgere attività politica nei locali delle Sedi.
Art.6) Gioco d’azzardo
E’ fatto assoluto divieto di praticare qualsiasi gioco che possa anche semplicemente configurarsi come gioco d’azzardo su tutto il comprensorio in concessione alla Sezione.
Art.7) Fumo
E’ fatto divieto a chiunque di fumare negli uffici e nelle sale della sede sociale non provviste del prescritto estrattore.
Art.8) Uso dei beni sociali
Il patrimonio della sezione deve essere trattato con diligenza e cura. Nel caso di affidamento di un bene sociale, da parte della Segreteria, ad un singolo socio (imbarcazioni, windsurf, attrezzature subacquee etc.) questi ne diventa responsabile nei confronti della Sezione e ne risponde personalmente anche in caso di furto o di danno accidentale. Al momento dell’affidamento il Socio firmerà un verbale di custodia attestante lo stato d’uso del bene in oggetto.
Tutto quanto a disposizione dei Soci presso la Sede Sociale (pubblicazioni, riviste, suppellettili ecc.) deve essere trattato con attenzione e, dopo l’uso, riposto con la massima cura nello stesso posto da cui è stato prelevato.
Art. 9) Danni provocati da Soci o loro ospiti
I Soci sono tenuti a denunciare spontaneamente ed a rifondere ogni danno arrecato al patrimonio sociale per fatto proprio o di altre persone per le quali sono tenuti a rispondere.
In caso di contestazione sulla quantificazione del danno, i Soci devono accettare l’arbitrato del Collegio dei Probiviri.
B) DEL TESSERAMENTO E DELLE QUOTE POSTO BARCA
Art 10) Categorie di Soci
I Soci possono essere:
a) Soci onorari: qualifica che il Consiglio Direttivo Nazionale conferisce, su proposta della Presidenza Nazionale, a persone che ricoprono alte cariche dello Stato e che, iscritte o non iscritte alla Lega Navale Italiana, sono giudicate meritevoli di tale riconoscimento;
b) Soci benemeriti: qualifica che si conferisce ai Soci che per alte benemerenze nel campo nazionale, o anche nel solo settore marittimo o per atti compiuti a favore dell’Associazione, donano ad essa lustro o meritano da essa riconoscenza. La tessera viene accordata gratuitamente a vita dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Presidenza Nazionale. Eventuali proposte del C.d.S. devono essere rivolte alla Presidenza Nazionale. I Soci benemeriti sono assimilati a tutti gli effetti ai Soci ordinari; essi sono esentati solo dal versamento della quota sociale nazionale;
c) Soci sostenitori: Sono le persone, Istituti, Società ed Enti che volontariamente contribuiscono al finanziamento della sezione con una quota annuale almeno pari a venti volte la quota di associazione determinata a livello nazionale per il Socio ordinario. Essi sono assimilati a tutti gli effetti al Socio ordinario.
d) Soci ordinari: Sono i cittadini italiani e dell’Unione Europea che si iscrivono alla Lega Navale Italiana e versano la quota nazionale stabilita anno per anno. In tale categoria sono compresi anche:
– i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni che, pur avendo gli stessi diritti degli altri Soci ordinari, sono agevolati economicamente versando il 50% delle quote associative ed, al massimo, il 50% delle quote supplementari di frequenza;
– i giovani di età inferiore ai 18 anni che godono di ancor più ampie facilitazioni economiche versando il 30% delle quote associative ed, al massimo, il 30% delle quote supplementari di frequenza;
e) Soci studenti: Sono i giovani che frequentano le scuole pubbliche o private ed i lavoratori fino all’età di 18 anni che si associano volontariamente, versando la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art.11) Rinnovo tesseramento
I Soci sono tenuti a rinnovare l’iscrizione entro il 31 marzo direttamente presso la segreteria di Sezione oppure tramite versamento in c/c postale o bancario.
L’importo della quota tesseramento è stabilità annualmente dal C.d.S. I Soci che rinnovano il tesseramento dopo il 31 marzo sono tenuti al versamento di una indennità di mora stabilita dal Regolamento allo Statuto.
I Soci che non rinnovano il tesseramento entro il 30 settembre perdono la qualità di Socio, l’anzianità ed i diritti acquisiti.
I Soci Delegati Scolastici sono tenuti al solo pagamento delle quote di frequentazione Sede.
Art.12) Quote posto barca
Le quote posto barca sono stabilite anno per anno dal C.d.S., sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Esse devono essere inferiori di almeno il 40% delle tariffe praticate sul mercato locale e sono da corrispondere in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno o in rate semestrali anticipate di pari importo.
Il C.d.S. stabilisce le tariffe per anno solare in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni delle imbarcazioni. Le dimensioni sono acquisite dai documenti o in mancanza saranno rilevate da tecnico incaricato dal C.d.S. il cui operato è inappellabile.
Il socio in nessun caso ha diritto alla restituzione delle quote versate ed è tenuto ad eseguire il pagamento dell’intera tariffa annuale anche nel caso in cui non occupi il posto assegnato e questo sia provvisoriamente utilizzato da altro socio pagante, a ciò autorizzato.
Art.13) Mora per tardivo pagamento
Il pagamento delle quote posto barca dopo le scadenze stabilite comporta una maggiorazione della rata pari al 5% dell’importo se il pagamento avviene nel mese successivo alla scadenza; del 15% per il secondo mese successivo alla scadenza e del 30% per il terzo mese successivo alla scadenza.
Trascorsi 90 giorni dalla data di scadenza dei pagamenti al Socio che non ha regolarizzato la propria posizione viene automaticamente revocata l’assegnazione del posto barca.
Art.14) Iscrizione al Naviglio LNI
I Soci assegnatari di posto barca sono tenuti ad iscrivere la propria imbarcazione al Registro del Naviglio della LNI. Analogamente anche i Soci, in lista di attesao che presentano domanda di assegnazione del posto barca sono tenuti ad iscrivere la propria imbarcazione al Registro del Naviglio della LNI. La relativa quota è fissata di anno in anno dal C.d.S..
Art.15) Oneri per ormeggi temporanei
I Soci in graduatoria, non assegnatari di posto barca, che usufruiscono, in particolare modo nel periodo invernale, dei posti momentaneamente lasciati liberi dai Soci assegnatari sono tenuti a versare le quote stabilite annualmente dal C.d.S.
Le imbarcazioni di detti Soci dovranno in ogni caso essere iscritte al Registro del Naviglio della LNI. Il versamento delle quote deve essere anticipato rispetto al godimento dei servizi.
C) DELL’ORGANIZZAZIONE
Art.16) Presidente e Vicepresidente
Il Presidente e il Vicepresidente. rappresentano la Sezione nelle manifestazioni ufficiali. Vigilano sulle attività della Sezione e coordinano i lavori del C.d.S. o, in caso di necessità, delegano altro Dirigente o Socio della Sezione a rappresentarli.
Il Presidente e/o il Vicepresidente sono i depositari di firma per l’apertura di conti correnti postali o bancari e i titolari di eventuali libretti di risparmio accesi per conto della Sezione.
Art.17) Consigliere delegato alla Segreteria
Il Consigliere delegato alla segreteria organizza tutti i servizi di segreteria per i Soci, avvalendosi del personale dipendente e, eventualmente, di Soci che prestano servizio volontario e, per quanto di sua competenza, è responsabile del loro operato. Fissa gli orari di apertura al pubblico. Tiene la raccolta dei Verbali della Sezione, che lui stesso stilerà, delle Circolari della P.N. e il protocollo della posta in arrivo e in partenza. Tiene un registro ove annotare la presenza in sede dei Soci con cariche elettive. Cura l’istituzione di uno schedario dei Soci della Sezione, un registro dei Soci diportisti dove annotare tutte le imbarcazioni dei Soci riportandovi i dati identificativi e tecnici con l’indicazione dettagliata dei Soci e degli eventuali comproprietari-Soci. Cura, inoltre, il registro degli ospiti e assicura il costante aggiornamento di tutti i citati registri.
Art.18) Tesoriere
Il Tesoriere, avvalendosi dei servizi di segreteria, organizza un servizio di cassa e la tenuta del Registro di Cassa.
Tiene l’inventario dei beni patrimoniali mobili ed immobili, provvede alla stesura dei Bilanci Preventivo e Consuntivo da sottoporre all’approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, previa approvazione del C.d.S. e custodisce i valori della Sezione nonché i blocchetti degli assegni dei conti correnti, i libretti di risparmio e le carte di credito.
E’ responsabile per quanto di propria competenza dell’operato di eventuali collaboratori o personale dipendente della Segreteria.
Art.19) Rapporti con la Presidenza Nazionale
Il Consigliere delegato alla Segreteria ed il Tesoriere provvedono, ognuno per quanto di competenza, all’invio alla P.N. – nei tempi stabiliti – delle quote associative, degli elenchi dei Soci e dei bilanci preventivo e consuntivo, approvati dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Art.20) Graduatoria dei Soci
Il Consigliere delegato alla Segreteria, d’intesa con il Consigliere delegato alla base nautica, con quello allo sport e con il Tesoriere, provvedono a predisporre, sulla base del punteggio di anzianità e di merito acquisito, una prima graduatoria dei soci da sottoporre all’approvazione del C.d.S. per le deliberazioni sull’assegnazione dei posti barca e sulla conseguente lista d’attesa.
Art.21) Consigliere allo Sport
Il Consigliere allo Sport coordina e controlla, secondo le direttive del C.d.S. e del Presidente della Sezione, le attività dei Gruppi Sportivi avvalendosi della collaborazione degli Esperti Velisti della Sezione e di uno o più Direttori Tecnici e Coadiutori nel numero massimo di 6, la cui nomina, formulata dal gruppo sportivo, deve essere approvata dal C.d.S..
E’ responsabile alla pari dei Direttori Sportivi dell’organizzazione delle attività sportive da effettuarsi secondo le norme delle Federazioni Sportive del C O N I. E’ responsabile per l’attività didattica delle scuole di avviamento agli sport nautici che devono sempre essere svolte secondo le disposizioni di legge in vigore e del Regolamento dei GG SS L.N.I.. E’ infine responsabile per le attività sportive sia a carattere amatoriale sia agonistico, organizzate dalla Sezione.
Tiene inoltre aggiornato il Registro degli Esperti Velisti, cura le iscrizioni delle unità da diporto sia di proprietà della Sezione che dei Soci nel Registro del Naviglio L.N.I e le relazioni epistolari con le federazioni Sportive a cui si è affiliati, coadiuvato da eventuali Soci collaboratori volontari.
Art.22) Altre cariche
Il Consigliere delegato alle basi nautiche è responsabile delle stesse e della gestione amministrativa delle barche di proprietà della Sezione. E’ responsabile dell’operato del personale addetto. Emana un apposita normativa per la gestione delle basi nautiche, che, approvata dal C.d.S. , rappresenta parte integrante del presente regolamento interno.
Il Consigliere Delegato Scolastico è responsabile per l’attività di propaganda marinara nelle scuole. A tal fine opera di concerto con i Delegati Scolastici, il Consigliere allo Sport e i Direttori Tecnici.
Il Consigliere delegato all’ecologia cura le attività culturali e promozionali verso il territorio connesse alla propaganda marinara e alla tutela e conservazione dell’ambiente marino.
Art.23) Responsabilità
Tutti i Consiglieri con deleghe ed i Direttori Tecnici sono responsabili in prima persona per le inosservanze dei compiti loro affidati e l’accettazione della carica implica automaticamente l’assunzione di responsabilità.
Art.24) Spese di carattere giudiziario
Eventuali esborsi per spese di carattere giudiziario che vedono coinvolti Dirigenti, in qualità di legali rappresentanti della Sezione, per fatti od episodi esclusivamente e direttamente collegati alla rappresentatività del Sodalizio sono a totale carico della Sezione anche se i Dirigenti coinvolti non sono più in carica.
Qualora il Dirigente di Sezione dovesse essere ritenuto responsabile (sia in sede civile che penale) di quanto addebitatogli, lo stesso vorrà restituire alle sezione le spese anticipate per la detta causale.
A garanzia di quanto previsto dal comma precedente il Dirigente, al momento della richiesta di fondi per le spese legali, dovrà presentare una fidejussione di una banca o di compagnia di assicurazione, senza limiti temporali e per un importo doppio di quello richiesto. Detta fidejussione sarà restituita allorché, con sentenza passata in giudicato, il Dirigente verrà dichiarato esente da responsabilità.
Art.25) Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, in piena autonomia, effettua sia l’accertamento della regolare tenuta dei libri contabili che le verifiche di cassa.
Alla chiusura dell’esercizio finanziario effettua l’esame del bilancio consuntivo che deve concludersi con la presentazione di una relazione in cui esprime il proprio giudizio sulla gestione finanziaria, sugli investimenti patrimoniali e sulla legittimità delle spese.
Approva il bilancio preventivo esprimendo il proprio parere sulla congruità delle somme stanziate per ciascun titolo di spesa, accertando che sia data giusta priorità alle spese istituzionali ed alla propaganda marinara.
Accerta altresì che il bilancio preventivo chiuda in pareggio, verificando l’attendibilità delle voci poste all’attivo, a copertura delle spese.
Art.26) Assemblee
Per la convocazione delle Assemblee dei Soci si opta ove possibile per quella Ordinaria.
E’ obbligatoria l’Assemblea Straordinaria nei i casi di:
– innovazioni o progetti di trasformazione e potenziamento della Sezione presentati dal Consiglio di Sezione che impongono ai Soci un impegno finanziario pluriennale;
– Su richiesta dei soci ex art.25.3 del Regolamento allo Statuto;
– Assunzione di obblighi onerosi per la Sezione per i quali occorra ricorrere a mutui, fideiussioni bancarie, richieste di sovvenzioni. ecc. con impegno di spesa superiore a € 5.000,00 (cinquemila).
Ove l’Assemblea convocata per deliberare sul bilancio non approvi la relazione ed i bilanci, il Presidente dovrà, seduta stante, richiedere, mediante votazione a scrutinio segreto, cui partecipano tutti i Soci ordinari e assimilati presenti o rappresentati per delega aventi diritto di voto, la designazione di altro Socio da proporre alla Presidenza Nazionale per la nomina a Presidente, in sua sostituzione.
Art.27) Comunicazioni ai Soci
Tutte le comunicazioni di interesse generale, comprese le convocazioni per le Assemblee, vengono, di norma, effettuate con affissione all’albo sociale della Sede e con pubblicazione nel “Sito Internet” della Sezione.
Per le comunicazioni di carattere personale e/o amministrative di singoli, con lettera ordinaria o a mezzo e-mail o con fax, come ritenuto più idoneo dallo scrivente.
L’utilizzo della Raccomandata AR. è riservato ai soli casi specifici menzionati dal Regolamento allo Statuto.
D) DELLO SPORT
Art.28) Basi Nautiche
Le Basi Nautiche sono di supporto per le attività sportive, sociali o propagandistiche organizzate dalla Sezione e adibite allo stazionamento dei mezzi navali di proprietà della stessa.
Gli spazi che restano liberi sono a disposizione dei Soci della Sezione che vogliono usufruire dei servizi che dette Basi Nautiche offrono.
In caso di manifestazioni e fatto obbligo, ai soci assegnatari, di lasciare liberi gli ormeggi, per il tempo necessario allo svolgimento della manifestazione, a semplice richiesta, fatta con congruo preavviso, dal Consigliere delegato all’organizzazione dell’evento. I conseguenti oneri sono a carico del Socio.
Art.29) Utilizzo delle imbarcazioni sociali
I mezzi nautici di proprietà della Sezione, previa autorizzazione scritta del consigliere agli Sport e della Segreteria, possono essere utilizzati per allenamento e pratica dai Soci che se ne assumono ogni responsabilità sia verso la Sezione sia verso i terzi.
Per i minorenni che frequentano i corsi o sono impegnati nelle attività della Sezione, agonistiche e/o sociali, è necessaria sempre la preventiva autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà che malleva la Sezione da ogni responsabilità civile e penale. Nel caso di convenzioni con Istituti Scolastici, per corsi di avvicinamento alle discipline del mare, l’assenza di suddetta preventiva autorizzazione per ogni singolo allievo darà luogo alla risoluzione unilaterale ed immediata della convenzione stessa.
Art.30) Organizzazione delle manifestazioni
Tutte le manifestazioni sportive, sia a livello amatoriale sia di propaganda o agonistiche, devono essere organizzate nel pieno rispetto delle relative norme che ne regolano lo svolgimento, autorizzate dalle competenti autorità e preventivamente approvate dal C.d.S..
E’ competenza del Consigliere allo Sport, dei Direttori Tecnici e degli Istruttori dei vari settori accertarsi del rispetto di tali norme, che devono essere sancite nei regolamenti interni dei vari Gruppi Sportivi.
Essi si assumono ogni eventuale responsabilità per danni a cose o persone addebitabili al mancato rispetto delle norme ed in particolare per quelle previste per la salvaguardia della vita umana in mare.
E) DELLE BASI NAUTICHE
Art. 31) Deposito Derive
Il deposito derive e assimilati per scuola di vela è a disposizione dei Soci per il rimessaggio delle derive previo pagamento delle quote stabilite dal C.d.S. e sempre che siano messe a disposizione della scuola.
Art. 32) Assegnazione posti barca
Il posto barca e’ assegnato al Socio e non all’imbarcazione. Ogni Socio può essere assegnatario di un solo posto barca.
L’assegnazione del posto barca compete esclusivamente al Socio ordinario della Sezione di Pozzuoli della Lega Navale Italiana:
– purché maggiorenne, in regola con il pagamento del tesseramento e possessore della quota di maggioranza della proprietà dell’unita da diporto battente bandiera di un paese della Comunità Europea.
– purché abbia iscritto l’unita da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I. e sia in regola con la relativa quota di iscrizione annuale e inalberi il Guidone Sociale;
Il Socio assegnatario di un posto barca viene considerato proprietario dell’unità anche se la stessa sia intestata al fratello, al coniuge o genitore o figli conviventi, Soci della Sezione.
L’ assegnazione e l’uso del posto barca, pena revoca immediata, non possono essere oggetto di cessione, comodato o vendita anche parziali a terzi da parte del beneficiario.
La vendita a un non socio, anche di una sola caratura dell’imbarcazione, produce l’immediata perdita della assegnazione del posto barca.
In caso di provata cessione o vendita fraudolenta sia dell’ormeggio che dell’imbarcazione, il Socio verrà deferito dal Presidente al Consiglio dei Probiviri, secondo procedura regolamentare, per le adeguate sanzioni disciplinari.
L’assegnazione dell’ormeggio, nell’ambito della concessione demaniale alla Lega Navale Italiana, è collegata alla graduatoria per meriti ed anzianità dei Soci della Sezione.
Tale criterio, conforme ai principi ispiratori dell’Ente, prevede la decadenza dall’assegnazione dei Soci che non abbiano adempiuto, nel corso dell’anno, alle attività istituzionali programmate dalla Sezione senza giustificato motivo, secondo quanto disposto successivamente.
Sarà compito del C.d.S. portare a conoscenza dei Soci, nei modi e nei tempi ordinari, le iniziative e le attività sociali di tipo propedeutico/assistenziale/sportivo ecc. programmate dalla Sezione.
Il Socio che in modo non giustificato e ripetuto si rifiuta di partecipare alle attività istituzionali viene deferito, su proposta del Presidente, al C.d.S per deliberare le relative sanzioni che prevedono la penalizzazione del punteggio di merito e la revoca dall’assegnazione del posto barca. I posti barca revocati ai Soci inadempienti verranno assegnati ai Soci primi in lista di attesa, tenuto conto delle caratteristiche dell’ormeggio resosi disponibile. La decadenza dall’assegnazione del posto barca comporta, senza nessuna eccezione, l’esclusione permanente dalle future assegnazioni di ormeggio presso la base nautica sociale.
Rimangono salvi i poteri del C.d.S. di valutare positivamente situazioni e motivazioni particolari per le quali i Soci, benché resi edotti delle iniziative e delle attività istituzionali, non abbiano partecipato alle stesse.
Il Socio assegnatario di posto barca deve sottoscrivere, prima di poter usufruire del posto barca, il contratto di assegnazione ormeggio che viene allegato al presente Regolamento e che ne costituisce parte integrante. La mancata sottoscrizione del contratto di assegnazione equivale a rinuncia dell’assegnazione del posto barca.
Art. 33) Proprietà dell’imbarcazione
La proprietà dell’imbarcazione deve essere interamente dell’assegnatario, salvo quanto disposto dal seguente art. 34; è parificato al proprietario il Socio ordinario utilizzatore dell’imbarcazione in base a contratto di leasing traslativo. Nel caso di una imbarcazione intestata ad una società il legale rappresentante è parificato al proprietario.
Art. 34) Comproprietà dell’imbarcazione
Fermo restando che ogni atto elusivo dei criteri di assegnazione e delle relative graduatorie integra una grave infrazione disciplinare, e’ ammessa la comproprietà delle imbarcazioni fra Soci alle seguenti modalità e condizioni:
a) Se la domanda di assegnazione di un unico posto barca viene presentata da due o più Soci della Sezione ed accolta dal C.d.S. , il posto viene assegnato al Socio che risulti abbia diritto al posto barca in base alla sua posizione in graduatoria e che nello stesso tempo risulti comproprietario con caratura maggioritaria o equivalente.
b) Il Socio assegnatario è responsabile verso il C.d.S. della osservanza delle norme del presente Regolamento e dell’assolvimento degli oneri economici inerenti al posto barca in assegnazione.
c) Nella domanda, pena nullità, devono sempre essere indicati il comproprietario/comproprietari (con relative carature), che devono tassativamente essere Soci della Sezione in regola con il tesseramento.
d) I Soci comproprietari godono degli stessi diritti di uso di ormeggio e nautico del Socio titolare.
e) Non si considera comproprietà, ai fini di questo articolo, il diritto del coniuge dell’assegnatario scaturente dall’applicazione del regime di comunione legale dei beni di cui al Capo VI Sez. III del Codice Civile.
f) Un Socio comproprietario può subentrare al posto del titolare di un posto barca nel caso in cui questi venga a mancare, per qualsiasi causa, solo se acquisisce per intero la proprietà della imbarcazione, sempre nell’ambito del triennio.
Art. 35) Obbligo di Assicurazione
Il Socio, prima di occupare il posto in banchina assegnatogli, deve provvedere all’assicurazione obbligatoria della propria imbarcazione per la R.C. verso terzi e provvedere alla stipula di una polizza per corpi nautici che comprenda tutte le garanzie descritte al capo “a” del capitolato polizza corpi italiana.
Il socio provvederà, altresì, alla stipula di una polizza assicurativa per coprire i rischi derivanti alla propria imbarcazione da furto e incendio.
In ogni caso, il Socio malleva la LNI , Sezione di Pozzuoli da ogni e qualsiasi responsabilità, per i danni eventualmente causati a terzi dalla propria imbarcazione e rinuncia sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria connessa all’ormeggio presso la base nautica della Sezione.
Art. 36) Divieti e successione
E’ tassativamente vietata l’assegnazione di un posto barca a non Soci.
E’ tassativamente vietata l’assegnazione di un posto barca a Soci che abbiano in comproprietà una unità da diporto con non soci.
E’ tassativamente vietata l’assegnazione di un posto barca al Socio che sia soltanto usufruttuario o comodatario di una unità da diporto.
E’ tassativamente vietata l’assegnazione di un posto barca al Socio che utilizza un’imbarcazione di proprietà di una società senza esserne il legale rappresentante.
In caso di decesso del Socio titolare è confermato per l’anno in corso l’assegnazione a favore di un erede legittimo, anch’esso Socio, entro il 2° grado. L’erede di cui sopra divenuto proprietario o comproprietario dell’unità da diporto con altri eredi, anch’essi Soci, può ottenere il rinnovo dell’assegnazione nell’ambito del triennio.
In difetto di quanto sopra e qualora non esistano eredi legittimi che siano Soci della Sezione l’assegnazione si intende revocata e l’imbarcazione deve essere rimossa.
Art.37) Uso delle unità da diporto da parte dei familiari o non soci
Il Socio assegnatario può far utilizzare la propria unità da diporto dai propri familiari. I familiari di età inferiore ai 18 anni, in assenza dei propri genitori, devono essere autorizzati per iscritto da chi ne ha potestà nei limiti della normativa vigente.
E’ vietato l’uso delle unità da diporto da parte di non soci senza la presenza a bordo del Socio proprietario o di altro Socio delegato.
Art.38) Responsabilità
La concessione di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell’unita da diporto da parte della Sezione.
Essa resta in affidamento del proprietario, titolare dell’assegnazione.
Art.39) Concessioni temporanee
L’uso temporaneo del posto barca può essere concesso agli Enti e ai Circoli Nautici Soci sostenitori della Sezione o alle Forze dell’ordine, sempre che l’unità da diporto o da soccorso sia di proprietà dell’Ente, del Circolo Nautico o delle Forze dell’Ordine e che sia utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di attività didattiche, sportive o di soccorso.
Art.40) Graduatoria annuale dei soci
L’assegnazione del posto barca è determinata sulla base della graduatoria annuale dei Soci aventi diritto.
Dalla graduatoria scaturisce la lista di assegnazione dei posti barca e la conseguente lista d’attesa per i Soci aventi diritto. Questa è la modalità unica ed esclusiva per ottenere l’assegnazione di un ormeggio.
Come specificato nel successivo art. 50 l’assegnazione del posto barca ha la durata di tre anni, mentre la lista di attesa è aggiornata annualmente.
La redazione e l’aggiornamento della graduatoria dei Soci e conseguentemente della lista d’attesa sono effettuati da una apposita commissione, all’uopo incaricata, di cui fanno parte, di diritto, i Consiglieri indicati nell’art. 20.
L’approvazione e la pubblicazione della graduatoria avviene ogni anno da parte del C.d.S..
Art.41) Domanda di ingresso in lista d’attesa
Il Socio, per essere compreso nella lista d’attesa deve presentare domanda entro il 31 ottobre di ogni anno alla Segreteria, specificando le dimensioni, il tipo e le caratteristiche dell’imbarcazione per la quale viene richiesto l’ormeggio.
Le domande incomplete o pervenute dopo la data stabilita saranno ritenute irricevibili e rigettate dal C.d.S. che non è tenuto ad effettuare nessuna comunicazione scritta in merito al Socio.
Art. 42) Punteggi per la formazione della graduatoria
Lo Statuto della L.N.I. impone a tutti i Soci di partecipare attivamente alla vita della Sezione. La creazione di una graduatoria di merito, aperta a tutti i Soci, risponde all’esigenza di poter quantificare la partecipazione di ciascuno alle attività istituzionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari. L’ ormeggio è quindi subordinato alla fattiva partecipazione dei Soci e all’impegno ad utilizzare anche la propria unità da diporto.
I punteggi per la formazione della graduatoria sono attribuiti ai Soci secondo i seguenti parametri:
- Presidente: 10 punti per anno o frazione superiore a sei mesi;
– Altre cariche elettive:
Vice Presidente, Segretario, Tesoriere,
Consigliere allo Sport, Presidente del
Collegio dei Probiviri e Presidente
- Revisori dei Conti: 5 punti per anno o frazione superiore a sei mesi;
- Altri Consiglieri, Probiviri e Revisori: 3 punti per anno o frazione superiore a sei mesi;
(purché sia garantita dagli stessi la costante presenza alle riunioni dell’organo di competenza e una fattiva partecipazione alla vita del sodalizio, misurata anche in base alle presenze rilevate dal registro di cui all’art. 17);
– Direttore Tecnico: 3 punti per anno o frazione superiore a sei mesi;
– Coadiutore D.T: 2 punti per anno o frazione superiore a sei mesi;
– Anzianità: 2,5 punti per ogni anno di iscrizione alla Sezione;
– Incarichi specifici: fino a 4 punti a discrezione del C.d.S;
– Meriti speciali: fino a 4 punti a discrezione del C.d.S;
fino a 10 punti deliberati dalla Assemblea dei Soci su proposta del C.d.S. ;
– Solidarietà e sponsorizzazioni: fino a 4 punti a discrezione del C.d.S. ;
– Partecipazione ad attività sportive: fino a 4 punti per anno su proposta del D.T. e sentito il Consigliere allo Sport in base al numero di
partecipazioni a singole gare o a campionati, secondo le norme fissate nell’ambito dei singoli Gruppi;
– Partecipazione ad attività didattiche in qualità di docente: (fino a 4 punti per anno):
· Per ogni singolo impegno: 0,20 punti;
· Per un intero Corso: 2 punti;
· Per un ciclo di conferenze: 3 punti;
– Partecipazione ad attività organizzate dalla Sezione: (massimo 4 punti per anno)
· Organizzazione e collaborazione nello svolgimento di manifestazioni: 0,30 punti;
· Uscita in mare per seduta di esami patente: 0,40 punti;
· Uscita in mare con scolaresca: 0,30 punti;
· Uscita per corsi o supporto a manifestazioni sportive: 0,30 punti;
· Per ogni disponibilità: 0,10 punti;
– Partecipazione personale alle riunioni generali dei soci convocate dal C.d.S: 0,10 punti.
Nelle comunicazioni ai soci sarà indicato il diritto all’acquisizione del punteggio.
L’attribuzione dei punteggi indicati è subordinata alla condizione che per le suddette attività non venga corrisposto alcun emolumento, in qualsiasi forma; fatta eccezione per i rimborsi a piè di lista previsti per i Dirigenti degli Organi Collegiali e per gli istruttori dei corsi.
Un Socio potrà accumulare massimo per ogni anno 9 punti di merito più 2,5 per l’anzianità; sono esclusi il Presidente, che ricevendone 10 per la sua carica li sommerà a quello per l’anzianità arrivando a 12,5, ed il socio beneficiario di un eventuale punteggio di merito straordinario assegnato dall’Assemblea.
Art.43) Punteggio per meriti speciali o per incarichi speciali
Il punteggio per meriti si ottiene partecipando in modo continuativo e non sporadico e/o occasionale all’attività agonistica e/o a quella organizzativa e di supporto svolta dalla Sezione e/o per conto della Sezione. Il punteggio per incarichi speciali si ottiene se il Socio a cui sia stata richiesta dalla Sezione una prestazione professionale e/o di altro genere la presti con il solo rimborso delle spese rinunciando all’onorario.
Art.44) Punteggi soci comproprietari
I punteggi attributi a Soci comproprietari di una unità da diporto non sono cumulabili fra loro per la formazione della graduatoria.
Art.45) Provvedimenti disciplinari
I Soci colpiti dal provvedimento disciplinare della sospensione dei diritti di Socio subiscono una penalizzazione di un punto per ogni mese o frazione (Es: mesi 3 e giorni 10 uguale a punti 4 di penalizzazione).
I Soci colpiti da provvedimento disciplinare o amministrativo subiscono una penalizzazione pari a un punto per ogni provvedimento.
Art.46) Disponibilità posti barca
L’assegnazione dei posti barca non utilizzati dai mezzi navali della Sezione avviene fino ad esaurimento ad iniziare dal Socio primo in graduatoria tenendo conto delle caratteristiche della base nautica e della disponibilità di ormeggi idonei – per dimensioni e pescaggio – alle diverse unità da diporto.
Nel caso di posti disponibili, ma non adatti all’unità da diporto del Socio, si scorre la graduatoria fino al primo Socio proprietario di una imbarcazione o natante adatto al posto disponibile.
Il Socio in graduatoria che non trova assegnazione a causa delle dimensioni e/o del pescaggio della barca resta in lista d’attesa fino a quando non si libera un posto adatto alla sua unità da diporto.
Art.47) Divieto assegnazioni a tempo indeterminato
L’assegnazione di posti barca a tempo indeterminato e’ tassativamente vietata a tutti i Soci ordinari ed assimilati.
I proprietari di una unità da diporto devono poter aspirare, nel tempo e in base a priorità stabilite dal Regolamento Interno, all’assegnazione di un posto barca.
Art.48) Periodo di validità della lista d’attesa
La lista d’attesa o graduatoria, come dir si voglia, dopo essere stata approvata dal C.d.S., entra in vigore dalla data di pubblicazione nell’Albo Sociale e resta in vigore fino alla pubblicazione della lista d’attesa dell’anno successivo.
Art.49) Contenzioso sulla lista d’attesa
Avverso la formazione della lista d’attesa o per ogni altro motivo riguardante l’assegnazione dei posti barca i Soci possono inviare per iscritto al Presidente della Sezione ai sensi dell’art 27 n°1 lettera o) del Regolamento allo Statuto un esposto in cui forniscono in dettaglio tutte le ragioni che lo hanno motivato.
Avverso la soluzione adottata dal Presidente si può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri della Sezione che emetteranno il giudizio finale che è inappellabile.
Art.50) Aspettative dei soci e durata dell’assegnazione del posto barca
La pubblicazione della lista d’attesa o graduatoria conferisce una aspettativa di diritto ai Soci in essa iscritti.
Essa non può essere modificata se non per errore di calcolo o di attribuzione di punti o per decadenza sancita dal Regolamento Interno.
L’assegnazione del posto barca ha una durata di anni 3 (tre) pari alla valenza del Consiglio, alla scadenza si procede alla riassegnazione dei posti secondo la graduatoria aggiornata annualmente.
Il C.d.S. può assegnare senza tener conto della graduatoria posti barca momentaneamente liberi a Soci che svolgono con la loro barca particolare attività in favore delle finalità della Lega Navale Italiana.
Art.51) Quota “una Tantum”e istituzione del deposito cauzionale
L’ importo versato dai Soci quale quota “una tantum catenarie” viene convertito in deposito cauzionale che verrà restituito, previa richiesta scritta, all’atto della perdita o della rinuncia all’ormeggio.
I Soci che non hanno versato tale somma, al momento dell’assegnazione dell’ormeggio, sono tenuti al versamento, oltre della quota ormeggio, di un deposito cauzionale di € 2.000,00 (duemila).
Art.52) Utilizzo gratuito dei posti barca
Il Presidente ed il C.d.S. possono autorizzare l’utilizzazione in forma gratuita dei posti barca lasciati momentaneamente liberi dai Soci usufruttuari a vantaggio di altri Soci per esigenze della Sede e/o di opportunità e/o di ospitalità per Soci di passaggio.
Art.53) Non cedibilità dei posti barca
I posti barca non sono commerciabili tra Soci, non sono cedibili a terzi ed ogni abuso o trasgressione sarà severamente perseguita mediante deferimento agli Organi di Disciplina
Art.54) Presentazione documentazione
Prima di mettere in acqua l’imbarcazione i Soci debbono presentare in Segreteria idonea documentazione da cui risulti la lunghezza della stessa (per le imbarcazioni fotocopia del libretto di navigazione – per i natanti fotocopia del certificato di omologazione rilasciato dal cantiere costruttore o autocertificazione), l’avvenuto pagamento della tassa di stazionamento, ove dovuta, e dell’assicurazione e firmare i moduli di Assunzioni di Responsabilità.
Art.55) Cambio di imbarcazione
Il Socio che voglia cambiare barca dovrà presentare istanza scritta al C.d.S. indicandone le caratteristiche (lunghezza, larghezza, altezza di bordo, pescaggio ecc.). Secondo poi le possibilità che l’impianto offre e la situazione del momento il C.d.S. valuterà se esistono le condizioni per effettuare il cambio.
In caso di temporanea impossibilità il Socio rientra in lista d’attesa e la sua richiesta sarà tenuta agli atti fin quando non sarà possibile soddisfarla.
Art.56) Responsabilità in caso di riparazioni
L’accesso alla base nautica di meccanici od altro personale specializzato è consentito solo se accompagnato dal socio proprietario dell’imbarcazione. Se, per qualunque ragione, il Socio è impossibilitato a presenziare agli interventi di riparazione, l’accesso alla banchina del personale specializzato deve essere comunicato alla Segreteria della Sezione che rilascerà la relativa autorizzazione. Il Socio assegnatario resta sempre e comunque unico responsabile di tali interventi.
Art.57) Revoca della concessione del posto barca
Il Socio decade definitivamente dalla concessione del posto barca in caso di:
– Mancata sottoscrizione del contratto di assegnazione.
– Mancato pagamento, trascorsi i termini previsti per la regolarizzazione in mora, della quota sociale e del naviglio, del deposito cauzionale, della quota prevista per l’ormeggio.
– Mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell’unità da diporto con obbligo della rimozione della barca affondata o semi sommersa – art. 75 Codice della Navigazione.
– Mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture della Sede.
– Rifiuto non giustificato e ripetuto di mettere a disposizione della struttura periferica la propria unità da diporto per l’espletamento di attività istituzionali.
– Utilizzo dell’Unità da diporto per attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere anche al di fuori della sede nautica.
Nei casi in cui è prevista la revoca dell’autorizzazione all’ormeggio, questa sarà ratificata dal C.d.S., su segnalazione del Delegato di banchina, che ne darà comunicazione al Socio con raccomandata A.R. concedendogli cinque giorni lavorativi dalla ricezione della raccomandata per rimuovere la propria imbarcazione o per presentare, per iscritto, ricorso al Presidente della Sezione la cui determinazione è inappellabile e comunicata al Socio con raccomandata A.R..
La decadenza dalla concessione del posto barca comporta, senza nessuna eccezione, l’esclusione permanente dalle assegnazioni di ormeggio presso la base nautica sociale.
Art.58) Rimozione dell’imbarcazione
Nel caso di revoca dell’autorizzazione all’ormeggio il Socio ha cinque giorni lavorativi, dalla ricezione della comunicazione della Presidenza, per provvedere alla liberazione del posto in banchina; decorsi i termini di cui sopra, la LNI è autorizzata alla rimozione forzata e al trasferimento dell’imbarcazione presso un sito adeguato dandone tempestiva comunicazione al Socio; tutte le spese della procedura sono a carico del Socio, che dovrà restituire alla Sezione le spese eventualmente anticipate per la rimozione; parimenti la LNI procederà alla rimozione nel caso in cui il Socio non provvedesse a lasciare libero il posto in banchina alla scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione temporanea all’ormeggio.
Art.59) Controversie
Eventuali lamentele, rimostranze o controversie di qualsiasi genere vanno inoltrate tramite esposti scritti e motivati al Presidente di Sezione.
Avverso la soluzione adottata in prima istanza dal Presidente della Sezione, il Socio presentatore dell’esposto può avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al giudizio in seconda istanza del Collegio dei Probiviri rinunciando al ricorso all’autorità giudiziaria per tutte le controversie rimettendo ogni decisione agli organi statutari a ciò preposti.
Non è ammesso il rapporto diretto dei Soci della Sezione con gli Organi Centrali o con la Presidenza Nazionale, conseguentemente ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, è da ritenersi irrituale e pertanto irricevibile, come ribadito nella circolare P. N. n° 214 del 01/04/2003.
F) REGOLAMENTO SERVIZI BASE NAUTICA
Art.60) Accesso ai pontili
Tutti i Soci in regola con il tesseramento possono accedere ai pontili nelle ore consentite.
E’ però vietato sostare o passeggiare a lungo sui pontili.
I Soci titolari di ormeggio saranno dotati della chiave del cancello di accesso ai pontili. In caso di smarrimento della chiave sarà rilasciato duplicato previa autocertificazione di avvenuto smarrimento e versamento della quota stabilita dal C.d.S.
Art.61) Rapporti con il personale delle basi nautiche
Il rapporto della Sezione con il personale addetto alle Basi Nautiche è regolato dal Contratto Nazionale del Settore Turismo.
I Soci, in nessun caso, possono dare disposizioni di alcun genere o richiedere prestazioni lavorative extra al personale di banchina e sono tenuti ad esibire, su richiesta, l’autorizzazione all’ormeggio ai pontili della Sezione.
Art.62) Variazione posti d’ormeggio
Il Consigliere delegato alle Basi Nautiche può variare i posti d’ormeggio nell’ambito della Sede Nautica per motivate esigenze tecniche o organizzative.
Art.63) Uso dei pontili
L’utilizzo dei pontili deve avvenire in modo da non comprometterne l’integrità nel tempo evitando di accedervi con calzature inidonee, tenendo accesi i motori in prossimità dei pontili, evitando di svolgere lavori di rimessaggio o di altro genere che possano apportare danni. E’ fatto divieto, sui pontili, di trascinare o lasciare cose che possano apportare direttamente o indirettamente danni o di occupare spazi e ingombri destinati al servizio e al sistema antincendio. L’accesso agli animali è consentito solo nel caso che trattisi di esemplari di piccola taglia e tenuti al guinzaglio; nel caso di animali aggressivi è obbligatorio l’uso della museruola.
Art.64) Uso dei servizi di luce e acqua
L’uso dei servizi di luce ed acqua, deve avvenire evitando gli sprechi; per l’allacciamento alle prese elettriche i Soci devono munirsi di cavi idonei secondo lo disposizioni di legge in vigore.
Per i rifornimenti idrici si utilizzeranno i carrellini con laccio già predisposti su ogni pontile.
E’ fatto divieto di lasciare lacci o pompe personali sui pontili.
Art.65) Divieto di scarichi in mare
E’ fatto divieto assoluto di scaricare in mare olio, gasolio, detersivi o altri materiali inquinanti nonché le acque nere per le quali si raccomanda di munirsi di apposito serbatoio; è d’obbligo la rigorosa osservanza delle Ordinanze emanate dal Comandante del Porto.
Art.66) Dotazione di parabordi, passerelle e scalette
Per l’ormeggio in banchina o ai pontili e obbligatorio dotare l’unità da diporto di un numero sufficiente di parabordi (almeno tre per ogni lato) e di molloni di ormeggio. L’uso di passerelle e scalette deve essere tale da non ingombrare la banchina e da non costituire pericolo per le persone e intralcio al libero transito. Comportamenti difformi saranno sanzionati.
Art.67) Responsabilità
I Dirigenti della Sezione declinano ogni responsabilità per danni a cose o persone indebitamente introdotte o introdottesi arbitrariamente nell’area della Base Nautica.
La Sezione non risponde dei danni dipendenti da fortunali o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali o atti vandalici come declina eventuali responsabilità per la mancata stipula o del rinnovo di idonea assicurazione per R.C, furto ed incendio.
Art.68) Transito
Numero dieci posti di ormeggio sono destinati al transito. Gli ospiti di altre Sedi sono considerati in transito previa esibizione del certificato di iscrizione dell’unità da diporto al Naviglio della Lega Navale, della tessera sociale valida per l’anno in corso il cui intestatario risulti dalla licenza di abilitazione alla navigazione proprietario dell’unità da diporto.
Gli ospiti possono utilizzare per un massimo di tre giorni o per non più di due volte i posti di transito, in forma gratuita nei mesi di luglio ed agosto.
I Soci in transito nel restante periodo dell’anno possono ormeggiare, compatibilmente con le esigenze della Sezione, anche per periodi superiori a tre giorni. In questo caso sono tenuti al pagamento della tariffa posto barca vigente, ed ai dodicesimi della quota di Sezione, previsti per i soci frequentatori.
Art.69) Registro degli ospiti
Gli ospiti vanno annotati in apposito registro come da istruzioni della Presidenza Nazionale.
Art.70) Normativa per la gestione delle Basi Nautiche ai sensi dell’Art. 22
a) E’ istituito il Giornale della Base Nautica, sul quale gli addetti alla banchina appongono la loro firma all’inizio ed alla fine di ogni turno lavorativo. La firma di inizio turno vale come presa in carico della banchina con tutto quanto di pertinenza: estintori, barche, motori, remi ed ogni genere di attrezzature e beni di proprietà della Sezione. L’addetto prende altresì in custodia le barche presenti in quel momento in banchina verificandone lo stato, la tenuta delle cime di ormeggio e la coincidenza del posto assegnato con l’imbarcazione ormeggiata. Pertanto, l’addetto presente sarà chiamato a rispondere di ogni guasto, smarrimento, danneggiamento o difformità rispetto a quanto precedentemente annotato sul citato Giornale.
b) E’ fatto assoluto divieto, salvo comprovati casi di forza maggiore, di consentire 1’ormeggio ad imbarcazioni non autorizzate per iscritto dal Delegato alle Basi Nautiche.
c) Il posto di ormeggio viene assegnato, insindacabilmente, alle imbarcazioni dei Soci dal C.d.S. a mezzo del Consigliere Delegato alle Basi Nautiche. E’ pertanto vietato spostare le imbarcazioni dal posto di ormeggio numerato assegnato, se non per causa di forza maggiore e senza il preventivo assenso del Delegato stesso.
d) Nel caso in cui si verificassero eventi previsti ai punti b e c dovrà esserne fatta annotazione sul Giornale della Base Nautica, elencando il nome ed il tipo della barca, i motivi dell’accaduto, il nome, l’indirizzo ed il numero di telefono del proprietario dell’imbarcazione.
e) Il personale di banchina annoterà l’uscita ed il rientro delle imbarcazioni, se lo stesso non sia previsto in giornata. I Soci si faranno carico di segnalare le assenze dal posto di ormeggio per il week-end al personale di banchina e quelle di durata superiore anche alla Segreteria. In questo caso, i Soci sono tenuti a segnalare per tempo alla Segreteria ed al personale di banchina un eventuale rientro anticipato.
f) Non è consentito ai Soci ingombrare la banchina con oggetti di loro proprietà (tender, motori, paglioli etc.). I1 personale di banchina è tenuto ad annotare nel Giornale eventuali infrazioni.
g) Il Giornale della base nautica dovrà essere custodito con cura dagli addetti ed esibito, per le verifiche del caso, a tutti i componenti del C.d.S., al Delegato alle Basi Nautiche ed ai collaboratori da lui designati.
h) Eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzioni: per il personale addetto a norma del contratto di lavoro; per i Soci con deferimento al Presidente che sanzionerà gli stessi ai sensi dei vigenti Regolamenti.
NORME TRANSITORIE
1) Per consentire l’adeguamento dei punteggi acquisiti dai Soci precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento interno si attribuiranno alle situazioni del passato gli attuali punteggi.
Relativamente al contributo una tantum 1997 e al contributo passerella banchina si applicherà il punteggio di 2,5 punti. Il C.d.S. applicherà lo stesso punteggio per i versamenti effettuati nel 2005.
Relativamente agli incarichi speciali e ai meriti sociali pregressi, si applicherà il punteggio di 2 punti.
2) In considerazione del fatto che la lista di assegnazione 2005 è stata esaurita e che si rende necessario un “periodo di rodaggio” del nuovo Regolamento, le assegnazioni definitive effettuate per il 2005 si intendono confermate per il triennio 2006/2008.
ALLEGATI: Contratto di assegnazione ormeggio.
Con il presente atto, la Sezione di Pozzuoli della L.N.I. concede l’autorizzazione all’ormeggio al Socio «socio» il quale potrà utilizzare il posto in banchina assegnatogli unicamente per l’imbarcazione denominata «nomebarca» iscritta al Registro del Naviglio della LNI con n.«n.naviglio» per la durata e per le causali ivi descritte.
Io sottoscritto, «Socio», iscritto alla Sezione di Pozzuoli, tessera n. «n.tessera», con il presente atto accetto, senza nessuna riserva, le norme che disciplinano l’ormeggio presso la Base Nautica sociale che sono contenute nel Regolamento allo Statuto Nazionale e nel Regolamento Interno della Sezione di Pozzuoli , e dichiaro di conoscere, accettare ed approvare una per una e tutte nell’insieme, le norme qui di seguito riportate:
1) Il Socio deve essere in regola con la quota sociale ed il naviglio, con quella catenaria, con le rate d’ormeggio. Il mancato pagamento delle suddette quote, nei termini previsti dalle norme statutarie o dalle deliberazioni del Consiglio di Sezione comporta l’automatica revoca dell’autorizzazione all’ormeggio.
2) Il Socio ha l’obbligo di imbarcare il guidone sociale.
3) Il Socio, prima di occupare il posto in banchina assegnatogli, deve provvedere all’assicurazione obbligatoria della propria imbarcazione per la R.C. verso terzi , incendio, furto e copertura di eventi fortuiti e provvedere alla stipula di una polizza per corpi nautici che comprenda tutte le garanzie descritte al capo “a” del capitolato polizza corpi italiana. In ogni caso il Socio manleva la LNI Sez. Pozzuoli da ogni e qualsiasi responsabilità, per i danni eventualmente causati a terzi dalla propria imbarcazione e rinuncia sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria connessa alla presente autorizzazione all’ormeggio.
4) Il Socio si obbliga a consegnare alla segreteria copia dei documenti dell’imbarcazione, delle polizze di assicurazione, e dei rinnovi contrattuali per tutto il periodo in cui usufruirà dell’autorizzazione all’ormeggio impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione o mutamento inerente il diritto di proprietà o di possesso dell’imbarcazione.
5) L’autorizzazione all’ormeggio è rilasciata solo ed esclusivamente per la imbarcazione qui descritta. Per usufruire del posto barca per una imbarcazione diversa è necessaria una autorizzazione preventiva del C.d.S.
6) La quota relativa all’ormeggio va’ pagata per annualità e anticipatamente; il Socio, tuttavia, può chiedere alla segreteria la possibilità di frazionare il pagamento in due rate anticipate semestrali di pari importo.
7) Il Socio decade definitivamente dalla concessione del posto barca in caso di:
a) Mancato pagamento delle quote sociali, della catenaria e del posto barca. Trascorsi i termini previsti per la regolarizzazione, laddove sia previsto il pagamento in mora.
b) Mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell’unità da diporto con obbligo della rimozione della barca affondata o semi sommersa – art. 75 Codice della Navigazione.
d) Mancata od incompleta presentazione, in copia, dei documenti dell’imbarcazione (libretto di navigazione od autocertificazione nel caso di natanti) e delle polizze assicurative obbligatorie.
c) Mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture della Base Nautica sociale.
e) Rifiuto, ripetuto e non giustificato,di mettere a disposizione della Sezione di Pozzuoli la propria unità da diporto per l’espletamento di attività istituzionali.
f) Utilizzo dell’unità da diporto per attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere anche al di fuori della sede nautica.
La decadenza dalla concessione del posto barca comporta, senza nessuna eccezione, l’esclusione permanente dalle assegnazioni di ormeggio presso la Base Nautica sociale.
8) Nei casi in cui è prevista la decadenza dell’autorizzazione all’ormeggio, questa sarà ratificata dal C.d.S., su segnalazione del Consigliere delegato di Banchina, che ne darà comunicazione al Socio, con raccomandata A.R. concedendogli cinque giorni lavorativi dalla ricezione della raccomandata per rimuovere la propria imbarcazione o per presentare, per iscritto, ricorso al Presidente della Sezione la cui determinazione è inappellabile e comunicata al Socio con raccomandata A.R. Nel caso di conferma della revoca dell’autorizzazione all’ormeggio il Socio ha cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione della Presidenza per provvedere alla liberazione del posto in banchina; decorsi i termini di cui sopra, la LNI è autorizzata alla rimozione forzata ed al trasferimento dell’imbarcazione presso un sito adeguato dandone tempestiva comunicazione al socio; tutte le spese della procedura sono a carico del Socio, che dovrà restituire alla LNI le spese eventualmente anticipate per la rimozione; parimenti la LNI procederà alla rimozione, nel caso in cui il Socio non provvedesse
a lasciare libero il posto in banchina alla scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione temporanea all’ormeggio.
9) Tutti i Soci in regola con il tesseramento possono accedere ai pontili nelle ore consentite. E’ però vietato sostare o passeggiare lungo i pontili. I Soci titolari di ormeggio saranno dotati della chiave del cancello di accesso ai pontili. In caso di smarrimento della chiave sarà rilasciato duplicato previa autocertificazione di avvenuto smarrimento e versamento della quota stabilita dal C.d.S..
10) Il rapporto della Sezione con il personale addetto alle Basi Nautiche è regolato dal Contratto Nazionale del Settore Turismo. I Soci, in nessun caso, possono dare disposizioni di alcun genere o richiedere prestazioni lavorative al personale di banchina e sono tenuti ad esibire, su richiesta, l’autorizzazione all’ormeggio ai pontili della Sezione.
11) Il Consigliere delegato alle Basi Nautiche può variare, in qualunque momento, i posti d’ormeggio nell’ambito della Sede Nautica per motivate esigenze tecniche o organizzative.
12) L’utilizzo dei pontili deve avvenire in modo da non comprometterne l’integrità evitando di accedervi con calzature non idonee, tenendo accesi i motori in prossimità delle banchine, evitando di svolgere lavori di rimessaggio o di altro genere che possano arrecare danni. E’ fatto divieto, di trascinare o lasciare oggetti sui pontili che possano apportare direttamente o indirettamente danni o di occupare spazi e ingombri destinati al servizio e al sistema antincendio.
L’accesso agli animali domestici è consentito solo se tenuti al guinzaglio.
13) L’uso dei servizi di luce ed acqua, deve avvenire evitando gli sprechi; per l’allacciamento alle prese elettriche i Soci devono munirsi di cavi idonei secondo lo disposizioni di legge in vigore. Per i rifornimenti idrici si utilizzeranno i carrelli con laccio già predisposti su ogni pontile. E’ fatto divieto di lasciare prolunghe o pompe personali sui pontili.
14) E’ fatto divieto assoluto di scaricare in mare olio, gasolio, detersivi o altri materiali inquinanti nonché le acque nere per le quali è obbligatorio munirsi di apposito serbatoio; è d’obbligo la rigorosa osservanza delle Ordinanze emanate dal Comandante del Porto.
15) Per l’ormeggio in banchina o ai pontili è obbligatorio dotare l’unità da diporto di molloni da ormeggio e di un numero sufficiente di parabordi (almeno tre per ogni lato) di adeguate dimensioni. L’uso di passerelle e scalette deve essere tale da non ingombrare il pontile o la banchina e da non costituire pericolo per le persone e intralcio al libero transito.
16) I Dirigenti della Sezione declinano ogni responsabilità per danni a cose o persone indebitamente introdotte o introdottesi arbitrariamente nell’area della Base Nautica. La Sezione non risponde dei danni dipendenti da fortunali o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali o atti vandalici come declina eventuali responsabilità per la mancata stipula o del rinnovo di idonea assicurazione per R.C., furto ed incendio ed assicurazione corpi.
17) La presente autorizzazione scade il «scadenza1»
(Firma del Socio)
Io sottoscritto, «Socio», Socio della Sezione di Pozzuoli, tessera n. «n.tessera» dichiaro di conoscere il regolamento interno, di accettare tutte le norme che regolano l’ormeggio presso la Base Nautica sociale ed in particolare di approvare specificamente quelle relative ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16,17 17.
(Firma del Socio)
L’imbarcazione «nomebarca», iscritta al Registro del Naviglio della LNI «n.naviglio», di proprietà del Socio «socio», n. tessera «n.tessera», è autorizzata all’ormeggio presso la Base Nautica di Pozzuoli, posto n. «cod.posto» dal giorno «decorrenza» al giorno «scadenza»
Il Segretario Il Delegato di Banchina
Il presente “Regolamento Interno” è stato approvato dall’Assemblea dei Soci il 09/06/2005
e ratificato dalla Presidenza Nazionale con D.p. n° 3987 in data 17/08/2005.